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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

10 . La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma nono deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. Ii.89

-ii.91 - ii.93/a - ii.93/b - ii.95).

Art. 123. (art. 39 cod. Str.) (segnali di obbligo specifico)

1 . I segnali di obbligo specifico sono:

A) alt - dogana

B) alt - polizia

C) alt - stazione.

2 . Il segnale alt - dogana (fig. Ii.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola "dogana" nella lingua dello stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla comunità economica europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. Ii.97/a e ii.97/b.

3 . Il segnale alt - polizia (fig. Ii.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.

4 . Il segnale alt - stazione (fig. Ii.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.

D) segnali di indicazione (art. 39 codice della strada)

Art. 124. (art. 39 cod. Str.) (generalità dei segnali di indicazione)

1 . Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.

2 . Lo insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma secondo, deve avere i seguenti requisiti:

A) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;

B) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;

C) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.

3 . La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.

4 . Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario. 5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma quarto, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.

6 . Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:

A) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;

B) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al precedente punto a)

C) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;

D) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.

7 . La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore quella stabilità dallo articolo 142, comma primo, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma sesto.

8 . Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.

9 . Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.

Art. 125. (art. 39 cod. Str.) (iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione)

1 . In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.

2 . I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da ii.100 a ii.231.

3 . Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.

4 . L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili;

5 . Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:

A) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. Ii.22a)

B) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. Ii.22b)

C) numeri normali positivi (tab. Ii.22c)

D) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. Ii.22d)

E) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. Ii.22e)

F) numeri normali negativi (tab. Ii.22f)

G) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. Ii.22g)

H) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. Ii.22h)

I) numeri stretti positivi (tab. Ii.22i)

L) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. Ii.22l)

M) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. Ii.22m)

N) numeri stretti negativi (tab. Ii.22n) . Le tabelle richiamate fanno parte integrante del presente regolamento.

6 . I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni e propri riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:

A) strade urbane ed extraurbane;

B) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;

C) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri geografici, comprese quelle dei pannelli integrativi.

7 . Di norma devono essere usati i caratteri "normali". I caratteri "stretti" sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.

8 . L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle ii.16 e ii.17.

9 . I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.

10 . Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15 per cento rispetto allo spessore dei caratteri positivi (scuri su fondo chiaro).

Art. 126. (art. 39 cod. Str.) (posizionamento dei segnali di indicazione)

1 . I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento "d" in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

A) velocità = 130 km/h: d = 250 m

B) velocità = 110 km/h: d = 200 m

C) velocità = 90 km/h: d = 170 m

D) velocità = 70 km/h: d = 140

E) velocità = 50 km/h: d = 100 m per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.

2 . I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma secondo e seguenti, devono essere posti a distanza "d" dal punto di cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:

A) intersezioni con corsia di decelerazione:

A) velocità = 130 km/h : d = 50 m

B) velocità = 110 km/h : d = 40 m

C) velocità = 90 km/h : d = 30 m

B) intersezioni senza corsia di decelerazione:

A) velocità = 110 km/h : d = 130 m

B) velocità = 90 km/h : d = 100 m

C) velocità = 70 km/h : d = 80 m

D) velocità = 50 km/h : d = 60 m per valori di velocità non previsti di procede per interpolazione lineare.

3 . Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma secondo, per insufficiente spazio di av- vistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purchè la distanza venga riportata su pannello integrativo.

4 . Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma secondo deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo.

5 . Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma ottavo, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma primo, il segnale dovrà essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.

6 . I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:

A) sulla soglia dell'intersezione;

B) su apposite isole spartitraffico;

C) al limite di uscita della intersezione.

7 . I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

A) due o più corsie per senso di marcia;

B) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;

C) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta;

D) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani; e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.

8 . Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. Ii.232) .

9 . I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.

10 . La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.

 

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